Cronaca

Autovelox in Tangenziale, Comune: "L'Anas non deve autorizzarli"

"Pizzarotti -si legge in una nota- è intervenuto per stigmatizzare il comportamento di associazioni e anche forze politiche, che hanno speculato su un equivoco. Abbiamo voluto mettere una pietra tombale documentando tutto ad ampio raggio, affinchè nessuno faccia più perdere tempo e soldi ai cittadini"

Autovelox in tangenziale Sud. Dopo la conferenza stampa del Movimento Nuovi Consumatori del 21 settembre, che aveva attaccato l'amministrazione sostenendo che mancava l'autorizzazione dell'Anas, arriva la risposta ufficiale del Comune di Parma. La conclusione è che "il Comune di Parma è legittimato ad effettuare l’attività di rilevazione della velocità” e che tale attività “non deve e non può essere autorizzata da Anas”. 

"Con una conferenza stampa in Municipio -si legge in una nota del Comune- il sindaco, l’assessore Casa e i dirigenti di Anas hanno ritenuto di scrivere la parola “fine” sulla vicenda degli autovelox installati in tangenziale sud. La risposta ufficiale “per informare, ribadire, entrare nel dettaglio” è stata data dall’assessore alla sicurezza Cristiano Casa, che ha letto un pro-memoria redatto dall’Avvocatura municipale, che ripercorre passo a passo al vicenda, traendo la conclusione che “il Comune di Parma è legittimato ad effettuare l’attività di rilevazione della velocità” e che tale attività “non deve e non può essere autorizzata da Anas”.

NOTA DELL'AVVOCATURA.

Lo stesso Casa ha poi fatto notare che il limite di velocità dei 70 chilometri orari fu posto dall’Amministrazione Vignali e confermato da Anas al momento di prendere in carico la titolarità della tangenziale. Anche la pratica per l’installazione degli autovelox  venne avviata dalla precedente amministrazione nel 2011, “e noi – ha chiarito Casa – l’abbiamo accolta per motivi di sicurezza, che stanno all’origine di questi provvedimenti”. L’assessore ha quindi annunciato che i proventi degli autovelox saranno investiti, in accordo con Anas per mettere in sicurezza la tangenziale e in particolare creare le corsie di immissione laddove mancano.

I dirigenti di Anas Roberto Mastangelo e Fabio Arcoleo hanno descritto la classificazione della tangenziale, che ora è extraurbana secondaria, ma diventerà extraurbana principale, ma hanno ribadito a chiare lettere che i divieti regolati dalla segnaletica sono assolutamente validi e vigenti indipendentemente dalla classificazione della strada, “quindi le biciclette non possono circolare”, ha chiarito Arcoleo. Quanto all’autorizzazione al funzionamento degli autovelox hanno ribadito che questa spetta al Prefetto, che peraltro aveva già ottenuto nel 2011 il parere positivo di Anas. La società, infatti, deve svolgere solo una attività di istruttoria amministrativa (regolarmente attuata) che non ha nulla a che fare con l’attivazione degli autovelox stessi.

Infine, il sindaco Pizzarotti è intervento per stigmatizzare il comportamento di associazioni e anche forze politiche e qualche consigliere, che hanno speculato su un equivoco generato da altri, e in qualche misura alimentato anche dal rilievo che ha avuto sulla stampa, al quale il Comune non si è mai prestato: “Abbiamo voluto mettere una pietra tombale documentando tutto ad ampio raggio – ha affermato Pizzarotti – affinchè nessuno faccia più perdere tempo e soldi ai cittadini, alimentando la comprensibile indignazione di chi è stato soggetto a contravvenzioni”. Quanto alle sentenze dei giudici di pace, che solo in alcuni casi hanno dato torto al  Comune per il posizionamento della segnaletica, il Comune, ritenendo di essere nel giusto, farà ricorso contro queste sentenze". 

LA NOTA DELL'AVVOCATURA. L’accertamento delle violazioni in materia di circolazione è compreso tra i servizi di polizia stradale ai sensi dell’art. 11 Cds che sono attribuiti, come previsto dal successivo art. 12 comma 1 Cds, ai corpi e ai servizi di polizia municipale nell’ambito del territorio di competenza. Tale accertamento può avvenire anche tramite l’utilizzo di apparecchi di rilevazione della velocità, cd “autovelox” . Per poter legittimamente svolgere tale attività è necessario precisare che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è sempre consentito l’utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità, senza alcuna autorizzazione preventiva. Al contrario, sulle strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento spetta al Prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità. Nel caso in questione si precisa che il tratto di strada della tangenziale sud dove è posizionato l’apparecchio è classificata da ANAS come strada extraurbana secondaria e pertanto è stato rispettato l’iter previsto dalla normativa di settore. In particolare, come previsto dall’art. 4 DL 121/02 è stato acquisito il decreto del Prefetto di Parma (prot. 3546 del 22/11/2011) visto il nulla osta di ANAS del 25/08/2011, come riportato nel decreto stesso. Quanto esposto sino ad ora riguarda l’attività di rilevazione della velocità, finalizzata  all’accertamento delle violazioni, che il Comune di Parma è legittimato ad effettuare.

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Altra questione riguarda l’autorizzazione prevista dall’art. 26 e 27 Cds, che deve essere rilasciata da ANAS per il posizionamento del contenitore o box o manufatto e della relativa segnaletica stradale che nulla ha a che fare con l’accertamento delle infrazioni e la loro legittimità. Per tale motivo il Comune di Parma ha provveduto in data 12/11/2012 ad effettuare le richieste, previste dall’art. 26 Cds, necessarie per il posizionamento dei manufatti o contenitori e della segnaletica stradale ed ANAS, a sua volta ha provveduto conformemente alle disposizioni normative di settore (all’art. 27 Cds e legge 241/90). Concludendo l’attività di rilevazione della velocità è finalizzata al rilevamento delle infrazioni e non deve e non può essere autorizzata da ANAS.


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